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Vannini
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giovedì 20 giugno 2013 |
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DPR 122/2009 Regolamento valutazione alunni. Giugno 2009
(inserito il 23/12/2009)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 2009, n. 122
Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni
e ulteriori modalità applicative in materia,
ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169.
Art. 1.
Oggetto del regolamento - finalità e caratteri della valutazione
1. Il presente regolamento provvede al coordinamento delle disposizioni concernenti la
valutazione degli alunni, tenendo conto anche dei disturbi specifici di apprendimento e della
disabilità degli alunni, ed enuclea le modalità applicative della disciplina regolante la materia
secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, di seguito indicato:
«decreto-legge».
2. La valutazione è espressione dell'autonomia professionale propria della funzione docente,
nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonchè dell'autonomia didattica delle
istituzioni scolastiche. Ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva,
secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, terzo periodo, del decreto del Presidente della
Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni.
3. La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento
scolastico complessivo degli alunni. La valutazione concorre, con la sua finalità anche
formativa e attraverso l'individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai
processi di autovalutazione degli alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al
successo formativo, anche in coerenza con l'obiettivo dell'apprendimento permanente di cui alla
«Strategia di Lisbona nel settore dell'istruzione e della formazione», adottata dal Consiglio
europeo con raccomandazione del 23 e 24 marzo 2000.
4. Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali sul rendimento scolastico devono
essere coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti dal piano dell'offerta formativa,
definito dalle istituzioni scolastiche ai sensi degli articoli 3 e 8 del decreto del Presidente della
Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.
5. Il collegio dei docenti definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e
trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento. Detti criteri e
modalità fanno parte integrante del piano dell'offerta formativa.
6. Al termine dell'anno conclusivo della scuola primaria, della scuola secondaria di primo
grado, dell'adempimento dell'obbligo di istruzione ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nonchè al termine del secondo ciclo
dell'istruzione, la scuola certifica i livelli di apprendimento raggiunti da ciascun alunno, al fine di
sostenere i processi di apprendimento, di favorire l'orientamento per la prosecuzione degli
studi, di consentire gli eventuali passaggi tra i diversi percorsi e sistemi formativi e l'inserimento
nel mondo del lavoro.
7. Le istituzioni scolastiche assicurano alle famiglie una informazione tempestiva circa il
processo di apprendimento e la valutazione degli alunni effettuata nei diversi momenti del
percorso scolastico, avvalendosi, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza,
anche degli strumenti offerti dalle moderne tecnologie.
8. La valutazione nel primo ciclo dell'istruzione è effettuata secondo quanto previsto dagli
articoli 8 e 11 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, e successive modificazioni, dagli
articoli 2 e 3 del decreto-legge, nonchè dalle disposizioni del presente regolamento.
9. I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale, in quanto soggetti
all'obbligo d'istruzione ai sensi dell'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto 1999, n. 394, sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani.
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